Circolare 019-23/24

019-Modalità di fruizione dei Permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art.33, L. 104/1992

Modalità di fruizione dei Permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art.33, L. 104/1992

Con la presente si intende chiarire la modalità di ottenimento e di fruizione dei permessi per
beneficiari ex art. 33 L. 104/1990. Si prega il personale interessato a fare particolare attenzione a
quanto riportato al punto 3 anche al fine di tutelare gli interessi di tutti.
1 _Presentazione Prima istanza (Modello 1 Allegato)

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente
Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo.
La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a
cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge
104/92. La richiesta può essere presentata secondo il modello che si allega. La fruizione dei relativo
permessi è condizionata all’emissione del relativo decreto da parte del dirigente (max 30 giorni).
2_Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2022-2023 (Modello 1 Allegato)
Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del
DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle
condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative
all’a.s. precedente. Tale comunicazione va fatta preventivamente alla richiesta di fruizione dei
permessi.
3_Programmazione mensile relativa alla fruizione dei permessi (Modello 1-allegato)
In merito alla fruizione dei permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art. 33, L. 104/1992, la
Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto
“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità”
prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge
104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente
competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco
temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività
amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei

permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il
dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun
mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi
nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa
programmazione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione
dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di
richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non
comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di
fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate/ore di
permesso utilizzando l’apposito modello (allegato alla presente), rivedibili in dimostrate situazioni
di urgenza, al fine di “evitare la compromissione del funzionamentodell’organizzazione”.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la
propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si
fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi“…. devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Pertanto il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, salvo casi di
urgenza che il personale fruitore ha l’obbligo di documentare adeguatamente.
4_Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale
variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle
agevolazioni.

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